ABOLIZIONE DEL PRECARIATO firma ora
IPOTESI DI CONTRATTO UNICO
Art. 1
Il contratto unico. Definizione
Tutti i contratti di lavoro sono a tempo indeterminato. Essi, quindi, non prevedono alcun termine di scadenza.
Art. 2
Il Contratto Unico. Svolgimento del rapporto di lavoro
Il contratto unico si svolge attraverso due fasi:
- Una prima fase cd. di inserimento
Art. 3
La fase di inserimento. La indennità “salvagente”
La prima fase, cd. di inserimento, è di durata triennale.
Durante tale fase la parte datoriale ha esercizio del potere di recesso dal rapporto di lavoro e di licenziamento del lavoratore, al di fuori delle ipotesi di “giusta causa”, solo dietro pagamento in favore del lavoratore licenziato, di una indennità, cd indennità “salvagente”, il cui importo sarà direttamente parametrato alla retribuzione di fatto percepita dal lavoratore all’ atto del licenziamento ed alla sua anzianità di servizio.
Tale indennità dovrà essere pagata unitamente alle competenze di fine rapporto, entro il termine massimo di giorni 15 dalla data del licenziamento, nella seguente misura :
- 1° fascia di inserimento : fino a 6 mesi di lavoro
Pagamento di una mensilità (della paga di fatto).
- 2° fascia di inserimento : da 7 a 12 mesi di lavoro
Pagamento di due mensilità (della paga di fatto).
- 3° fascia di inserimento : da 13 a 18 mesi di lavoro
Pagamento di tre mensilità (della paga di fatto).
- 4° fascia di inserimento : da 19 a 24 mesi di lavoro
Pagamento di quattro mensilità (della paga di fatto).
- 5° fascia di inserimento : da 25 a 31 mesi di lavoro
Pagamento di cinque mensilità (della paga di fatto).
- 6° fascia di inserimento : da 31 a 36 mesi di lavoro
Pagamento di sei mensilità (della paga di fatto).
La assunzione in servizio del lavoratore licenziato presso un nuovo datore di lavoro entro 15 giorni dalla data di licenziamento comporta la perdita del diritto al pagamento della indennità di “salvagente”.
In caso di mancata comunicazione, da parte del lavoratore licenziato, della propria assunzione presso un nuovo datore di lavoro, nel termine di cui sopra, il datore di lavoro ha diritto di ripetizione delle somme eventualmente già versate a titolo di indennità.
Art. 4
La fase di stabilità
Allo scadere del terzo anno di lavoro, il contratto unico viene regolamentato dalla disciplina di cui alla vigente normativa in materia di licenziamento. Pertanto si applicherà la disciplina della tutela obbligatoria e la disciplina della tutela reale, a norma di legge, tenuto conto del numero di dipendenti occupato.
Art. 5
Riassunzione del lavoratore presso la stessa azienda
Il lavoratore licenziato nel periodo cd. di inserimento, se riassunto presso la stessa azienda che ha esercitato il proprio diritto di recesso ed ha regolarmente provveduto al pagamento della relativa indennità di “salvagente”, inizia un nuovo periodo di inserimento che si andrà a sommare a quello precedentemente svolto, ai fini dell’ inizio del periodo di stabilità.
In caso di nuovo licenziamento del lavoratore, prima del completamento del periodo residuo di inserimento, la indennità di “salvagente” sarà computata con le modalità di cui al’ art. 3, detraendo quanto già percepito dal lavoratore dopo il primo licenziamento.
In caso di nuova assunzione del lavoratore, dopo il secondo licenziamento, il nuovo contratto di lavoro non prevederà alcuna fase di inserimento e si intenderà “ab initio” nella fase di stabilità, a prescindere dalla anzianità di servizio maturata nei due precedenti contratti di lavoro.
Art.6
Istituzione del salario minimo nazionale
E’ istituito un salario minimo nazionale da applicare a tutte le categorie di lavoratori subordinati, comprese quelle a progetto o comunque stipulate in deroga alla contrattazione collettiva nazionale.
Art. 7
Contributi previdenziali
Qualunque prestazione di lavoro subordinato, comprese quelle a progetto o comunque afferenti a contratti di lavoro stipulati in deroga alla contrattazione collettiva nazionale, è assoggettata a una aliquota previdenziale pari al 33%.
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Informazioni
antonio crocettaDa:
LavoroIn:
Destinatario petizione:
Presidente della Camera dei Deputati e Presidente della Camera dei Senatori del Parlamento Italiano
Sostenitori ufficiali della petizione:
Associazione ITALIA A LAVORO - Sindacato C.A.L. Centroassistenzalavoratori
Tags
cocopro, contratto, disoccupazione, indennità, lavoro, licenziamento, occupazione, precariato, recesso, stabilità